Trasparenza rifiuti

Avvisi e informazioni

In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione che va da un minimo del 100% del tributo dovuto ad un massimo del 200%, con un minimo di 50 Euro.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione che va da un minino del 50% del tributo dovuto ad un massimo del 100%, sempre con un minimo di 50 Euro.
Le sanzioni precedenti sono ridotte di un terzo se, entro il termine di proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente mediante versamento del dovuto, della sanzione e degli interessi.
In caso di omesso o parziale versamento del tributo, risultante dalle dichiarazioni, si applica la sanzione del 30% come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 471 del 18 dicembre 1997, fatto salvo il caso di ravvedimento operoso del contribuente o nel caso di pagamento effettuato nei termini ad Ufficio, Concessionario o altro Comune diverso da quello competente, per i quali risultano applicabili le disposizioni dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, commi dal 722 al 727.

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