Trasparenza rifiuti
3.1.k) Eventuali riduzioni della tariffa
Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.Avvisi e informazioni
Le riduzioni tariffarie sono previste dai seguenti articoli del regolamento comunale vigente:
Art. 14 - Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) la tariffa è ridotta del 30%, nella sola parte variabile, per le utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio e procedono direttamente al recupero della frazione organica (umido) e degli sfalci e potature (verde), con formazione di compost riutilizzabile. La riduzione è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, documentata circa la modalità di realizzo e utilizzo del compost, con effetto dal giorno successivo a quello di richiesta;
b) nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio, individuate con apposita deliberazione del Comune, il tributo è dovuto nella misura massima del 40% della tariffa, da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
Ulteriori riduzioni o agevolazioni possono essere stabilite, per particolari categorie di utenza, in sede di approvazione delle tariffe TARI. L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potranno comunque eccedere lo stanziamento stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria, e nel limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio.
Tutte le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate o documentate dal contribuente, che deve dichiarare, altresì, il venir meno di tali condizioni.
a) nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio, individuate con apposita deliberazione del Comune, il tributo è dovuto nella misura massima del 40% della tariffa, da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
b) per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione proporzionale al mancato utilizzo dei locali nel corso dell'anno riusltate da licenza o altro atto autorizzativo rilasciato dai competenti organi;
c) per superfici superiori ai 1.000 mq.: riduzione del 30% nella sola parte variabile, per conferimento di rifiuti assimilati all'attività svolta (carta, cartoni, imballaggi, ecc.) esclusivamente all'Ecocentro senza utilizzare il servizio di raccolta "porta a porta";
L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potranno comunque eccedere lo stanziamento stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria, e nel limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio.
Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate o documentate dal contribuente, che deve, altresì, dichiarare il venir meno di tali condizioni.
Art. 9 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizioni che gli stessi dichiarino tali circostanze nella dichiarazione originaria o di variazione e ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria, applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
Tipologie di attività delle utenze non domestiche % riduzione per rifiuti speciali
Ambulatori medici, laboratori radiologici ed odontotecnici 10%
Ospedali, case di cura, cliniche, ricoveri e case di riposo 10%
Autolavaggi, auto-rimessaggi, distributori di carburante 10%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa 10%
Tipografie, stamperie, vetrerie, incisioni 20%
Attività di lavanderie a secco, tintorie 20%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole 40%
Gommisti ed Elettrauto 40%
Autocarrozzerie, verniciatori, fonderie 40%
Officine di carpenteria metallica 40%
Attività industriali con capannoni di produzione 40%
Attività di cui all’art. 13, commi 4 e 5, del presente regolamento
(artigianali di produzione di beni specifici tipo falegnamerie di produzione mobili
ed infissi in legno,tornerie ferro e legno, fabbri, ecc.) 40% (la superficie minima
tassabile, al netto di tale
riduzione, non deve essere
inferiore a mq. 150)
Altre attività, di ogni tipo, non indicate ai punti precedenti rapporto tra la quantità rifiuti speciali avviati al
recupero e la produzione
teorica annua fissata per
l'attività, ottenuta come
prodotto della superficie
assoggettata al tributo per
il coefficiente Kd per essa
fissato nel piano finanziario
della TARI approvata e,
comunque, nella misura
massima del 40%
Allegati
Descrizione | Nome | |
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